TITOLO I: Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Il presente Statuto regge l'associazione denominata "Associazione Internazionale degli Economisti Italiani" ed in sigla più brevemente "AIDEI".

Art. 2 - L'AIDEI ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, di delegazioni e di uffici di rappresentanza altrove, in Italia e all'estero.

Art. 3 - L'AIDEI ha durata illimitata.

Art. 4 - L'AIDEI ha natura di associazione esclusivamente civile, non si propone finalità di lucro ed ha per oggetto lo studio e la divulgazione di tematiche economiche e finanziarie sia italiane che internazionali.

L'AIDEI ha inoltre come scopo quello di assicurare un canale di contatti e rapporti tra gli economisti italiani operanti all'estero e le principali istituzioni italiane.

L'AIDEI per il raggiungimento del proprio oggetto si vale degli strumenti e delle iniziative, volta a volta, ritenuti più opportuni anche attraverso la collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, aventi finalità analoghe.

L'AIDEI in particolare può, fra l'altro:

a) promuovere la produzione scientifica (teorica ed applicata) da parte di ricercatori italiani, nei campi dell'economia e della finanza;

b) diffondere i risultati della ricerca condotta, nei medesimi campi, dai cittadini italiani che lavorano all'interno di istituzioni universitarie straniere, di imprese residenti all'estero o di organismi internazionali;

c) promuovere in Italia l'insegnamento post-universitario dell'economia e della finanza;

d) patrocinare l'organizzazione di corsi, seminari, programmi di studio, conferenze e congressi;

e) favorire (anche in collaborazione con altre istituzioni italiane ed estere) la creazione in Italia di un centro permanente di studi e ricerche post-universitarie nei campi dell'economia e della finanza;

f) favorire la collaborazione tra le organizzazioni e le istituzioni italiane pubbliche e private (ministeri, enti, aziende ed imprese) e gli economisti italiani operanti all'estero;

g) conclusivamente può operare per la progressiva elevazione della conoscenza dei problemi economici e finanziari nell'ottica del processo di internazionalizzazione della società italiana;

h) svolgere ogni altra attività che si riconosca utile per il conseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO: II Associati

Art. 5 - Possono essere associati all'AIDEI soltanto le persone fisiche. Il numero degli associati è illimitato.

L'adesione all'AIDEI comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione.

Art. 6 - Gli associati all'AIDEI si distinguono in due categorie: soci di diritto; soci eletti:

a) Soci di diritto. Sono soci di diritto dell'AIDEI, oltre ai soci fondatori, tutti i cittadini italiani che ne facciano richiesta e che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

§ siano in possesso di un titolo di Master of Arts, Master of Sciences, Master in Business Administration, Master of Philosophy o Philosophy Doctor in economia o in finanza;

§ abbiano lavorato all'estero, alle dipendenze dirette di una università straniera, o di una istituzione internazionale, o di una azienda con sede sociale all'estero, per un periodo continuato non inferiore ai tre anni nei campi dell'economia o della finanza.

b) Soci eletti. Possono diventare soci eletti dell'AIDEI tutti coloro la cui richiesta di appartenenza, su proposta del Consiglio Direttivo, venga approvata dall'Assemblea degli Associati.

Gli associati si impegnano a sostenere l'AIDEI mediante il versamento di una quota associativa annua il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo.

L'adeguamento dell'ammontare della quota associativa viene deliberato ai sensi del presente articolo dal Consiglio Direttivo e comunicato con lettera raccomandata a tutti gli associati. Sarà peraltro in facoltà di ciascun associato di comunicare per iscritto, nei 30 giorni successivi alla data della raccomandata, la non accettazione della nuova quota e il conseguente recesso dal rapporto associativo alla scadenza del triennio. In mancanza di detta comunicazione, l'associato sarà tenuto al versamento della quota aggiornata per l’anno successivo, ai sensi del successivo Art. 9.

Art. 7 - Le domande di associazione all'AIDEI devono essere indirizzate al Presidente, che le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia su di esse insindacabilmente per quanto concerne i "Soci di diritto", mentre per quanto concerne i "Soci eletti", sempre insindacabilmente, si pronuncia nel senso di proporne o meno l'elezione all'Assemblea.

Art. 8 - Ogni associato deve, all'atto della comunicazione della sua ammissione, versare l'intero ammontare della prima annualità della quota associativa prevista ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo le quote dovute per le altre annualità.

Fermo quanto infra previsto all'Art. 10, l'associato in mora nel versamento della quota associativa non può esercitare i diritti associativi.

Art. 9 - L'associazione all'AIDEI impegna sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione.

L'associazione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, ove la disdetta non sia comunicata al Presidente dell'AIDEI per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo associativo.

Art. 10 - Il rapporto associativo si scioglie anticipatamente:

§ per morte dell'associato;

§ per esclusione, deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, allorché l'associato abbia commesso gravi violazioni delle norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'AIDEI, ovvero allorché ricorrano altre situazioni di particolare gravità che rendano incompatibile la sua associazione all'AIDEI. Il mancato versamento delle quote associative dovute dopo due solleciti scritti a distanza di almeno un mese l'uno dall'altro costituisce senz'altro grave violazione degli obblighi associativi ai sensi del presente articolo.

In ogni caso di scioglimento anticipato del rapporto associativo su delibera dell'Assemblea, l'associato è tenuto all'integrale versamento della quota associativa per l'anno solare in corso, non può ripetere le quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'AIDEI.

TITOLO III: Organi dell'AIDEI

Art. 11 - Gli Organi dell'AIDEI, che durano in carica due anni, sono:

a) l'Assemblea Generale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - L'Assemblea Generale:

a) procede alla nomina della Presidenza e dei membri del Consiglio Direttivo;

b) procede alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono essere anche non soci dell'AIDEI;

c) delibera sulla relazione concernente l'attività dell'Associazione nell'annata precedente;

d) delibera sul rendiconto finanziario della gestione dell'anno precedente e sul preventivo delle spese per l'anno in corso;

e) delibera sull'indirizzo generale dell'attività della Associazione e sulle eventuali modifiche del presente Statuto, nonchè sui casi contemplati dall'Art. 10 del presente Statuto.

Art. 13 - L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce invia ordinaria entro il 30 giugno di ciascun anno, ed in via straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di tanti associati che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati. In caso di particolare urgenza, l'Assemblea si riunisce per diretta decisione del Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno venti giorni prima della data della riunione, mediante invio di lettera per posta ordinaria o per posta elettronica, indicante l’ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza sua o dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano presente.

L'Assemblea nomina tra i presenti il Segretario e, occorrendo, due scrutatori.

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea e determina l'ordine di votazione.

Gli argomenti non compresi nell'ordine del giorno non sono ammessi alla discussione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e dagli scrutatori ove nominati.

Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ed hanno anche facoltà di delegare un altro associato.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Nessun partecipante all'Assemblea può rappresentare più di altri tre associati.

Art. 15 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento anche per delega di tanti associati che rappresentino almeno la metà del totale degli associati.

L'Assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, quando ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati intervenuti alla riunione. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto devono essere assunte, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivamente spettanti ai presenti.

Per lo scioglimento dell'AIDEI occorre, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, entro trenta giorni dalla data della riunione dell'Assemblea stessa, devono essere portate a conoscenza di tutti gli associati, mediante l'invio del Verbale dell'Assemblea. Esse vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri di cui fanno parte il Presidente e i Vice Presidenti. Esso viene eletto dall'Assemblea Generale tra gli aderenti dell'AIDEI, e può integrarsi per cooptazione sino ad un massimo di due membri.

Se per qualsiasi ragione il numero dei membri si riduce a meno di cinque l'intero Consiglio Direttivo decade e deve procedersi alla rinnovazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo la formulazione e l'approvazione delle direttive di massima per il conseguimento degli scopi sociali, tenuto conto degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea.

Esso guida e controlla l'attività dell'AIDEI in tutti i suoi campi: dispone quindi, tra l'altro, per l'amministrazione del Fondo comune; redige ogni anno il rendiconto economico ed il preventivo; approva la relazione generale sull'attività e sulla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può compiere, inoltre, ogni atto di gestione ordinaria e straordinaria, nonchè ogni atto di disposizione del patrimonio sociale.

Il Consiglio Direttivo nel suo seno nomina, a semplice maggioranza, il Consigliere Delegato fissandone contestualmente i poteri.

Il Consiglio Direttivo può, a semplice maggioranza, nominare un Segretario del Consiglio Direttivo anche tra persone esterne del Consiglio stesso. Qualora si tratti di un esterno esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può pure, ritenendolo necessario, costituire dei Comitati scientifici o di esperti, anche con la partecipazione di persone esterne all'AIDEI e di cittadini stranieri.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Esso può essere convocato anche a richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche per audio o video conferenza e via internet purchè il verbale venga approvato, anche per posta elettronica, con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art. 18 - La Presidenza dell'AIDEI è composta dal Presidente e da non più di tre Vice Presidenti.

Il Presidente è investito, con firma libera, della rappresentanza legale dell'AIDEI di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea Generale degli Associati ed il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività; vigila e, occorrendo, impartisce ogni opportuna direttiva affinché siano attuate le deliberazioni degli altri Organi per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione; svolge ogni altra funzione demandatagli dal presente Statuto.

Spettano al Presidente le funzioni di rappresentanza dell'AIDEI.

In caso di suo impedimento è sostituito da uno dei Vice Presidenti o dal Consigliere Delegato.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i componenti del Consiglio Direttivo al fine di elaborare le direttive per l'attività dell'AIDEI.

Il Presidente può delegare a particolari compiti i Vice Presidenti e il Consigliere Delegato.

Art. 19 - Il Consigliere Delegato opera sulla base delle deleghe fissate dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Delegato provvede, sotto la sorveglianza e il controllo del Presidente alla gestione ordinaria dell'AIDEI, alla direzione degli uffici, all'assunzione, al licenziamento e alla disciplina del personale.

Al Consigliere Delegato spetta di concretare, nello spirito degli indirizzi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, le decisioni prese da detti Organi.

Il Segretario, ove nominato, svolge le funzioni di segreteria relative al Consiglio Direttivo, alla Presidenza e al Consigliere Delegato.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, controlla le entrate e le spese, e riferisce all'Assemblea Generale sul rendiconto finanziario. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 21 - L'AIDEI istituisce e tiene i seguenti libri numerati, bollati e vidimati annualmente: il libro degli associati, il libro delle riunioni dell'Assemblea, il libro delle sedute del Consiglio Direttivo ed ogni altro libro e scrittura contabili richiesti dalle disposizioni di Legge in materia.

TITOLO IV: Patrimonio - Bilanci

Art. 22 - Il patrimonio dell'AIDEI è costituito:

a) dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione;
b) dai libri, dalle carte, dai manoscritti, dagli arredi, dalle raccolte, dagli impianti dell'Associazione;
c) da ogni altro bene o disponibilità conferito al patrimonio da associati o terzi.

Art. 23 - L'AIDEI provvede allo svolgimento della propria attività con il cosiddetto "Fondo comune" costituito:

a) dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario;
b) dalle rendite del patrimonio;
c) dalle quote associative;
d) da eventuali contributi;
e) dai proventi di qualsiasi specie derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.

Art. 24 - L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consigliere Delegato - che cura l'amministrazione del Fondo comune secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo - oltre a provvedere alla stesura della relazione generale sull'attività annuale dell'AIDEI, predispone, alla fine di ogni anno solare, il rendiconto economico nonchè il preventivo relativo all'anno successivo, da presentare al Consiglio Direttivo, che dovrà poi provvedere alla redazione definitiva di detti documenti per la loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Associati.

Il rendiconto economico, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere consegnato almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il rendiconto della gestione dell'anno decorso, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il preventivo per l'anno successivo sono depositati presso la sede dell'AIDEI per tutta la settimana che precede la riunione dell'Assemblea Generale affinché gli associati possano prenderne visione.

TITOLO V: Liquidazione

Art. 25 - Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'AIDEI può essere disposta dall'Assemblea Generale degli Associati. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con le maggioranze previste dal quarto comma dell'Art. 15.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione dovrà pure provvedere, con votazione presa a maggioranza assoluta dei partecipanti, alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione.

Durante il periodo della liquidazione rimane in carica il Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione stessa.

In ogni caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto risultante a seguito della sua liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti aventi scopi culturali o didattici; le deliberazioni relative saranno prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.


TITOLO VI: Norme transitorie

Art. 26 - Con riferimento all'Art. 6 dello Statuto, e sino al 31 dicembre 1999, potranno essere ammessi come soci di diritto anche quei cittadini italiani che operando presso una universita` straniera, o istituzione internazionale o presso aziende all'estero non abbiano ancora maturato il prescritto periodo di tre anni. Le relative deliberazioni verranno assunte dal Consiglio Direttivo. Pero`, qualora la permanenza di lavoro all'estero, per qualsiasi motivo dovesse cessare prima del quinquennio prescritto dall'Art. 6, l'appartenenza quale socio di diritto all'AIDEI cessera` automaticamente.

MILANO, 7 FEBBRAIO 1997
SEDE: Palazzo Clerici, via Clerici 5, 20121 Milano Italy C.F. 97197330158 info@aidei.it