TITOLO
III: Organi dell'AIDEI
Art.
11
- Gli Organi dell'AIDEI, che durano in carica due anni, sono:
a) l'Assemblea
Generale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.
12 - L'Assemblea Generale:
a) procede
alla nomina della Presidenza e dei membri del Consiglio
Direttivo;
b) procede
alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
che possono essere anche non soci dell'AIDEI;
c) delibera
sulla relazione concernente l'attività dell'Associazione
nell'annata precedente;
d) delibera
sul rendiconto finanziario della gestione dell'anno precedente
e sul preventivo delle spese per l'anno in corso;
e) delibera
sull'indirizzo generale dell'attività della Associazione
e sulle eventuali modifiche del presente Statuto, nonchè
sui casi contemplati dall'Art. 10 del presente Statuto.
Art.
13 - L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce
invia ordinaria entro il 30 giugno di ciascun anno, ed in
via straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo
o su richiesta di tanti associati che rappresentino almeno
un decimo dei voti complessivamente spettanti a tutti gli
associati. In caso di particolare urgenza, l'Assemblea si
riunisce per diretta decisione del Presidente.
L'Assemblea
è convocata dal Presidente, almeno venti giorni prima
della data della riunione, mediante invio di lettera per posta
ordinaria o per posta elettronica, indicante l’ordine del
giorno.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente; in caso di assenza sua
o dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano
presente.
L'Assemblea
nomina tra i presenti il Segretario e, occorrendo, due scrutatori.
Il
Presidente dirige i lavori dell'Assemblea e determina l'ordine
di votazione.
Gli
argomenti non compresi nell'ordine del giorno non sono ammessi
alla discussione.
Le
deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale
sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e dagli scrutatori
ove nominati.
Art.
14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli associati
in regola con il versamento della quota associativa annuale,
ed hanno anche facoltà di delegare un altro associato.
Ogni
associato ha diritto ad un voto. Nessun partecipante all'Assemblea
può rappresentare più di altri tre associati.
Art.
15 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, con l'intervento anche per delega di tanti associati
che rappresentino almeno la metà del totale degli associati.
L'Assemblea
può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso
giorno, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, quando
ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea
delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli
associati intervenuti alla riunione. Le deliberazioni aventi
ad oggetto modifiche dello Statuto devono essere assunte,
anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno
i due terzi dei voti complessivamente spettanti ai presenti.
Per
lo scioglimento dell'AIDEI occorre, anche in seconda convocazione,
il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente
spettanti a tutti gli associati.
Le
deliberazioni dell'Assemblea, entro trenta giorni dalla data
della riunione dell'Assemblea stessa, devono essere portate
a conoscenza di tutti gli associati, mediante l'invio del
Verbale dell'Assemblea. Esse vincolano tutti gli associati
anche se assenti o dissenzienti.
Art.
16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di cinque a un massimo di quindici membri di cui fanno parte
il Presidente e i Vice Presidenti. Esso viene eletto dall'Assemblea
Generale tra gli aderenti dell'AIDEI, e può integrarsi
per cooptazione sino ad un massimo di due membri.
Se
per qualsiasi ragione il numero dei membri si riduce a meno
di cinque l'intero Consiglio Direttivo decade e deve procedersi
alla rinnovazione.
Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in
sua assenza da un Vice Presidente o dal membro più
anziano del Consiglio Direttivo.
Spetta
al Consiglio Direttivo la formulazione e l'approvazione delle
direttive di massima per il conseguimento degli scopi sociali,
tenuto conto degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea.
Esso
guida e controlla l'attività dell'AIDEI in tutti i
suoi campi: dispone quindi, tra l'altro, per l'amministrazione
del Fondo comune; redige ogni anno il rendiconto economico
ed il preventivo; approva la relazione generale sull'attività
e sulla gestione dell'Associazione.
Il
Consiglio Direttivo può compiere, inoltre, ogni atto
di gestione ordinaria e straordinaria, nonchè ogni
atto di disposizione del patrimonio sociale.
Il
Consiglio Direttivo nel suo seno nomina, a semplice maggioranza,
il Consigliere Delegato fissandone contestualmente i poteri.
Il
Consiglio Direttivo può, a semplice maggioranza, nominare
un Segretario del Consiglio Direttivo anche tra persone esterne
del Consiglio stesso. Qualora si tratti di un esterno esso
partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto.
Il
Consiglio Direttivo può pure, ritenendolo necessario,
costituire dei Comitati scientifici o di esperti, anche con
la partecipazione di persone esterne all'AIDEI e di cittadini
stranieri.
Art.
17 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
o, in sua assenza, da un Vice Presidente e si riunisce ogni
qualvolta lo si ritenga necessario.
Esso
può essere convocato anche a richiesta motivata di
almeno tre dei suoi componenti.
Per
la validità delle deliberazioni devono essere presenti
almeno la metà dei componenti.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso
di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne
fa le veci.
Il
Consiglio direttivo può riunirsi anche per audio o
video conferenza e via internet purchè il verbale venga
approvato, anche per posta elettronica, con voto favorevole
della maggioranza dei suoi membri.
Art.
18 - La Presidenza dell'AIDEI è composta dal Presidente
e da non più di tre Vice Presidenti.
Il
Presidente è investito, con firma libera, della rappresentanza
legale dell'AIDEI di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede
l'Assemblea Generale degli Associati ed il Consiglio Direttivo
e ne coordina l'attività; vigila e, occorrendo, impartisce
ogni opportuna direttiva affinché siano attuate le
deliberazioni degli altri Organi per il miglior raggiungimento
degli scopi dell'Associazione; svolge ogni altra funzione
demandatagli dal presente Statuto.
Spettano
al Presidente le funzioni di rappresentanza dell'AIDEI.
In
caso di suo impedimento è sostituito da uno dei Vice
Presidenti o dal Consigliere Delegato.
Nello
svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in
costante contatto con i componenti del Consiglio Direttivo
al fine di elaborare le direttive per l'attività dell'AIDEI.
Il
Presidente può delegare a particolari compiti i Vice
Presidenti e il Consigliere Delegato.
Art.
19 - Il Consigliere Delegato opera sulla base delle deleghe
fissate dal Consiglio Direttivo.
Il
Consigliere Delegato provvede, sotto la sorveglianza e il
controllo del Presidente alla gestione ordinaria dell'AIDEI,
alla direzione degli uffici, all'assunzione, al licenziamento
e alla disciplina del personale.
Al
Consigliere Delegato spetta di concretare, nello spirito degli
indirizzi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo,
le decisioni prese da detti Organi.
Il
Segretario, ove nominato, svolge le funzioni di segreteria
relative al Consiglio Direttivo, alla Presidenza e al Consigliere
Delegato.
Art.
20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre
membri, controlla le entrate e le spese, e riferisce all'Assemblea
Generale sul rendiconto finanziario. Esso elegge nel suo seno
un Presidente.
Art.
21 - L'AIDEI istituisce e tiene i seguenti libri numerati,
bollati e vidimati annualmente: il libro degli associati,
il libro delle riunioni dell'Assemblea, il libro delle sedute
del Consiglio Direttivo ed ogni altro libro e scrittura contabili
richiesti dalle disposizioni di Legge in materia.
TITOLO
IV: Patrimonio - Bilanci
Art.
22 -
Il patrimonio dell'AIDEI è costituito:
a) dalle
somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione;
b) dai libri, dalle carte, dai manoscritti, dagli arredi,
dalle raccolte, dagli impianti dell'Associazione;
c) da ogni altro bene o disponibilità conferito
al patrimonio da associati o terzi.
Art.
23 - L'AIDEI provvede allo svolgimento della propria attività
con il cosiddetto "Fondo comune" costituito:
a) dalle
eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario;
b) dalle rendite del patrimonio;
c) dalle quote associative;
d) da eventuali contributi;
e) dai proventi di qualsiasi specie derivanti dallo svolgimento
delle proprie attività.
Art.
24 - L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
Il
Consigliere Delegato - che cura l'amministrazione del Fondo
comune secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo - oltre
a provvedere alla stesura della relazione generale sull'attività
annuale dell'AIDEI, predispone, alla fine di ogni anno solare,
il rendiconto economico nonchè il preventivo relativo
all'anno successivo, da presentare al Consiglio Direttivo,
che dovrà poi provvedere alla redazione definitiva
di detti documenti per la loro approvazione da parte dell'Assemblea
Generale degli Associati.
Il
rendiconto economico, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà
essere consegnato almeno trenta giorni prima della riunione
dell'Assemblea Generale al Collegio dei Revisori dei Conti.
Il
rendiconto della gestione dell'anno decorso, la relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti ed il preventivo per l'anno
successivo sono depositati presso la sede dell'AIDEI per tutta
la settimana che precede la riunione dell'Assemblea Generale
affinché gli associati possano prenderne visione.
TITOLO
V: Liquidazione
Art.
25
- Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'AIDEI può
essere disposta dall'Assemblea Generale degli Associati. La
deliberazione relativa dovrà essere approvata con le
maggioranze previste dal quarto comma dell'Art. 15.
L'Assemblea
che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione dovrà
pure provvedere, con votazione presa a maggioranza assoluta
dei partecipanti, alla nomina di uno o più liquidatori,
determinando i compiti ad essi affidati e le modalità
della liquidazione.
Durante
il periodo della liquidazione rimane in carica il Collegio
dei Revisori dei Conti.
Al
termine della liquidazione dovrà essere riconvocata
l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della
liquidazione stessa.
In
ogni caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio
netto risultante a seguito della sua liquidazione dovrà
essere destinato ad altri enti aventi scopi culturali o didattici;
le deliberazioni relative saranno prese dall'Assemblea a maggioranza
assoluta di voti dei partecipanti.
TITOLO
VI: Norme transitorie
Art.
26 -
Con riferimento all'Art. 6 dello Statuto, e sino al 31 dicembre
1999, potranno essere ammessi come soci di diritto anche quei
cittadini italiani che operando presso una universita` straniera,
o istituzione internazionale o presso aziende all'estero non
abbiano ancora maturato il prescritto periodo di tre anni.
Le relative deliberazioni verranno assunte dal Consiglio Direttivo.
Pero`, qualora la permanenza di lavoro all'estero, per qualsiasi
motivo dovesse cessare prima del quinquennio prescritto dall'Art.
6, l'appartenenza quale socio di diritto all'AIDEI cessera`
automaticamente.
MILANO,
7 FEBBRAIO 1997